Nel caso non abbiate uno zio ricco e stiate vivendo una vita normale forse è il caso che leggiate qui!

Chiunque abbia acceso un mutuo per la propria casa (o anche solo un prestito) al momento della sua stipula, ha sicuramente notato, tra le voci di costo che la banca gli stava applicando, la voce “estinzione anticipata”, solitamente pari all’1-2%; magari, nel leggerla, ha anche pensato sarcasticamente: «eh, magari!» pensando ai 20-30 anni di rate che l’avrebbero aspettato.

Personalmente, mentre il notaio leggeva l’atto che mi dichiarava fortunato possessore della mia ex casa ma, più ancora, sfortunato e rassegnato co-debitore verso la banca, passavo in rassegna l’albero genealogico nella ricerca di un possibile zio, cugino, parente… ricco, senza eredi prossimi e cagionevole di salute. Purtroppo di quel fantomatico zio nemmeno l’ombra.

Come dice un famoso detto ” tutto fa brodo “

E’ proprio vero! ” Tutto fa brodo “, pochi anni anno dopo, causa dissidi coniugali, la famosa “penale per estinzione anticipata” del mutuo l’avrei pagata.

Non facevo ancora questo mestiere e quindi mestamente, in mezzo ai mille disagi di quei giorni, dopo aver fortunatamente venduto l’appartamento in tempi rapidi, io e la mia ex moglie abbiamo pagato, ringraziato e salutato il funzionario che incassava il nostro assegno.

Se mi ricapitasse la stessa cosa adesso (per la “gioia” della mia seconda e attuale moglie) sicuramente farei tesoro di quanto imparato in questi anni, della giurisprudenza più recente ed in particolar modo dell’ultima sentenza emessa sull’argomento.

Il nuovo regolamento

Il Giudice di Pace di Afragola (NA) Margherita Morelli, infatti, il 2 ottobre scorso, dando seguito alla recente sentenza Lexitur della Corte Ue (Causa C-383/18) ha deliberato in favore alla restituzione del costo complessivo del credito in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Il consumatore, dunque, oltre a non essere tenuto a pagare gli interessi maturandi ha diritto alla restituzione dei costi fissi sostenuti al momento della stipula.

 

Il mutuatario, al momento dell’estinzione del mutuo prima della sua naturale scadenza, ha così diritto alla restituzione dei costi residui non maturati e incassati anticipatamente per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi.

Nel caso specifico, invece, la banca aveva sostenuto, al contrario, che i predetti costi non erano rimborsabili perché interamente a carico del cliente in quanto ritenuti maturati interamente all’atto del perfezionamento del contratto.

La sentenza

“l’obiettivo è quello di garantire una elevata protezione del consumatore e una tutela effettiva del suo diritto alla riduzione di costi totali del credito in caso di estinzione anticipata del contratto”, sostiene il Giudice di Pace recependo quanto già espresso dalla Corte di Giustizia l’11 settembre 2019.

Il Giudice ha così condannato la banca a restituire le commissioni per il perfezionamento e la gestione del finanziamento; le provvigioni per l’intermediario; ed i costi relativi al premio assicurativo.

Mentre la clausola contrattuale che ne negava il rimborso “deve essere considerata abusiva perché in contrasto con il diritto sovranazionale”, alla luce della sentenza della Corte Ue.

La questione rimane a tutt’oggi controversa considerato che alcuni Tribunali hanno ritenuto che la Direttiva UE 2008/48 così come interpretata dai giudici di Lussemburgo non sia immediatamente applicabile ai privati.

Che abbiate estinto anticipatamente un mutuo o meno, che abbiate o meno uno parente ricco prossimo al trapasso, che vogliate vendere casa per comprarne una nuova, o anche solo per fare chiarezza, il consiglio è comunque quello di far controllare il vostro contratto di mutuo, prestito, finanziamento, leasing… non costa nulla.