Come ottenere un rimborso dalle banche, ci eravamo lasciti così nell’ultimo articolo dove vi abbiamo spiegato brevemente che non intraprendere ” una causa ” solo per il timore reverenziale che si può avere è sbagliato.
Continuiamo adesso con la nostra analisi e scopriamo
I numeri non mentono mai, ma non sono sufficienti!
Analisi serie restituiranno quindi due tipi di risultati:
Escludendo quanto concerne le cessioni del quinto dello stipendio, laddove le cifre sono sensibilmente più basse e l’iter di rivendicazione è differente, in linea di massima un importo rivendicabile superiore ai 30.000 euro è sufficiente a rendere conveniente un’attività di rivendicazione.
Bisogna sempre tenere presente da quali tipo di irregolarità sono state generate: non tutte hanno lo stesso peso (l’usura ad esempio è un reato, sconfina nel codice penale; l’anatocismo “solo” un illecito civile).
Trentamila Euro possono sembrare tanti, specie per chi sta analizzando il mutuo di casa: non è così. Considerando le normative vigenti è relativamente facile generare importi di questo genere.
Quali documenti sono necessari per procedere con le analisi? Per quanto riguarda mutui, prestiti, finanziamenti, leasing in primo luogo è necessario il contratto di apertura (nel caso del mutuo di casa è spesso l’atto notarile sottoscritto al rogito) e poi, in secondo luogo, qualora il contratto evidenziasse irregolarità degne di nota, anche le quietanze di pagamento (o fatture dei leasing o similari) delle varie rate oltre ad eventuali surroghe, sospensioni.
Per quanto concerne tutti gli altri rapporti, invece, sono necessari soprattutto i documenti attestanti i pagamenti (quietanze, trimestrali scalari…), oltre ovviamente al contratto iniziale (di apertura – anche se spesso non è così fondamentale).
Consevare le varie documentazioni è importantissimo, ma l’ esperienza ci porta a sentirci fare spesso la domanda ” E se non Trovo i documenti ?”
E consigliabile richiederli “bonariamente” all’istituto bancario: presentarsi allo sportello e chiedere.
Qualora questa richiesta non andasse a buon fine è possibile fare una richiesta formale:
ai sensi dell’art. 119 del T.U.B. (Testo Unico Bancario): la banca a quel punto è obbligata, entro 90 giorni dalla richiesta, a fornire la documentazione in suo possesso, normalmente gli ultimi 10 anni (e si fa pagare anche profumatamente) o a comunicare espressamente di non esserne più in possesso.
Capita diverse volte e questo genera risvolti inaspettati e decisamente favorevoli nei confronti di chi contesta.
Non solo: qualora il rapporto in questione sia più vecchio di 10 anni la banca, in caso di giudizio, sotto richiesta del Giudice, è tenuta a ricostruire documentalmente la storia di quel rapporto antecedente ai 10 anni forniti (come si è arrivati a generare il primo saldo presente nella documentazione pari a… x euro? Quali interessi e/o spese sono stati applicati?).
La cosa interessante è che nel caso la banca non fosse in grado di fornire prove adeguate, verrebbe applicata la cosiddetta norma del “saldo zero”: il primo saldo negativo di cui si ha traccia documentata viene considerato nullo, portato a zero, quindi e da quel punto si procede a ricalcolare movimenti, interessi e spese di conseguenza per esempio:
se il saldo era -150 e il movimento successivo lo portava a -140, generando comunque interessi passivi, diventerà un saldo che da 0 passa a +10, generando così interessi attivi).
Se alla fine dell’analisi la cifra emersa è interessante l’iter classico, previsto dalla legge, prevede che prima di qualsiasi grado di giudizio, le parti debbano aver provato a risolvere le loro questioni tramite l’istituto della Mediazione Civile.
La legge ha una logica corretta, sacrosanta e che va nella direzione dello snellimento dei tribunali con conseguente velocizzazione dei tempi della giustizia: inutile lamentarsi che le cause durano troppo quando tutti noi affolliamo i Tribunali per questioni a volte futili e/o risolvibili in altra maniera.
Va detto anche che la banca, peraltro, ha facoltà di non presentarsi in Mediazione, anche se questa assenza verrà poi tenuta in debita considerazione dal giudice in caso di proseguimento della contestazione (il Legislatore ha fatto 30, si è dimenticato di fare 31).
Le Mediazioni Civili hanno poi il vantaggio di avere tempistiche rapide: non di rado ci è capitato di gestire pratiche concluse con successo nel giro di pochi mesi (analisi incluse).
E’ quindi opportuno affidarsi a consulenti specializzati/periti per preparare una perizia econometrica ben circostanziata, prudenziale, ben argomentata e convocare l’istituto di credito davanti ad un Mediatore alla presenza dei propri avvocati (meglio se esperti di diritto bancario).
Dalle sedute di Mediazione Civile si potrà uscire con un accordo stragiudiziale oppure con un “nulla di fatto”.
L’ACCORDO IN SEDE DI MEDIAZIONE CIVILE
L’accordo in sede di Mediazione Civile normalmente prevede il risarcimento parziale degli importi rivendicabili (il 50-70% degli importi rivendicabili emersi in analisi sono proposte transattive da considerarsi favorevoli), ma ha dalla sua il vantaggio di non dover transitare nelle aule dei Tribunali e di subire le incertezze, le tempistiche e le logiche che la citazione in giudizio comporta.
Prima ancora di convocare l’altra parte in Mediazione, però, è bene condividere con i legali e i professionisti un obiettivo e una strategia.
La rivendicazione delle “ingiustizie del credito” infatti non ha come unico sbocco la restituzione di denaro. Certo è una delle possibilità che offre, forse la più allettante, ma non la sola.
Supponiamo infatti che si stia contestando un conto corrente con fidi di cassa in piena attività, con una banca con la quale ci troviamo bene.
Certo, l’importo rivendicabile emerso dalle analisi è importante, ci fa gola, tuttavia magari, conti in mano, rinunciare a riavere indietro quel denaro, in cambio di condizioni più favorevoli sui rapporti in essere, nel lungo periodo, potrebbe essere ancora più vantaggioso e velocizzerebbe la soluzione; oppure potremmo rinunciare alla restituzione di quel denaro in cambio della concessione di quella linea di credito che proprio quella banca ci ha sempre negato; insomma con l’aiuto di esperti nel proprio campo non sempre la restituzione del denaro è la soluzione migliore per l’impresa.
Certamente la situazione cambia se stiamo rivendicando un rapporto già estinto, verso una banca con la quale non lavoriamo più da anni, dove magari ci eravamo anche lasciati in malo modo la soluzione può essere una sola: il rimborso!
Ma la restituzione dell’importo rivendicabile non è per forza l’unica soluzione e soprattutto non è valida universalmente: parlarne con i consulenti e con i legali (più esperti ed abituati a ragionare su queste cose) è fondamentale.
In certi casi una soluzione di questo genere può portare alla soluzione della questione semplicemente con un contatto “bonario” con quell’Istituto di credito, senza nemmeno ricorrere alla Mediazione Civile.
Condividere l’obiettivo più proficuo ed elaborare e perseguire una strategia efficace è prodromico ad ogni successo (come in ogni cosa).